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Giurisprudenza

Coordinamento tra procedura esecutiva individuale e procedura concorsuale

7 Settembre 2021

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso FIVELEX Studio Legale e Tributario

Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2021 – G.U. Auletta

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Napoli (in persona del giudice dell’esecuzione) si è pronunciato in merito alla possibilità per il creditore fondiario di proseguire la procedura esecutiva individuale a seguito dell’apertura del fallimento dell’esecutato, proprietario del bene ipotecato oggetto di vendita.

Anzitutto, con riferimento alla natura del privilegio fondiario ex art. 41 TUB, il Tribunale – richiamando la nota pronuncia della Cassazione del 28 settembre 2018 n. 23482 – ha ribadito che lo stesso ha natura meramente processuale e non sostanziale, consistendo in una deroga al generale divieto di cui all’art. 51 l.f.

Quanto alla dialettica tra i due procedimenti (quello individuale e quello concorsuale), il Tribunale ha affermato che l’ammissione al passivo del creditore fondiario condiziona soltanto (nel se, nell’ammontare e nel grado) l’assegnazione provvisoria del ricavato della vendita da parte del giudice dell’esecuzione. Al fine di ottenerla, il creditore fondiario deve documentare al giudice dell’esecuzione di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo); se il credito fondiario non è stato ammesso al passivo (per negligenza del creditore o perché la relativa istanza sia respinta), l’intero ricavato della vendita sarà attribuito agli organi della procedura.

L’ammissione al passivo fallimentare, dunque, è un elemento che, nell’ambito della procedura esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario, «rileva solo ai fini della fase distributiva e, certamente, non [ne] condiziona la procedibilità; difatti, una volta che si riconosce al creditore fondiario un privilegio di natura processuale, il solo Giudice chiamato a verificare la sussistenza del titolo che – in astratto – legittimi all’esercizio del privilegio medesimo è quello investito della procedura che, in virtù dell’art. 41 TUB, il creditore fondiario ha il diritto di intraprendere o proseguire malgrado la dichiarazione di fallimento del debitore».

Il Tribunale ha infine precisato che «la necessità del coordinamento con la procedura concorsuale sorge solo al fine di evitare che, nell’ambito della procedura esecutiva individuale, il creditore fondiario consegua più di quanto gli sia dovuto secondo la valutazione compiuta dal [giudice delegato] o consegua una somma che gli sia non dovuta (perché non sia stata chiesta l’ammissione al passivo o perché la relativa istanza sia stata rigettata)».

 

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