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CoRep: indicazioni Banca d’Italia sulle segnalazioni degli intermediari finanziari

1 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione del 28 maggio 2021, Banca d’Italia ha pubblicato delle indicazioni in materia di segnalazioni di vigilanza prudenziale (CoRep) degli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB.

In particolare, le indicazioni riguardano:

  • le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni. Gli intermediari finanziari continuano ad applicare quanto previsto dalla Circolare n. 288 (vale a dire, le disposizioni del CRR senza tener conto delle modifiche introdotte con regolamenti del 2017 e del 2021), mentre con riferimento agli schemi di rilevazione “Esposizioni verso le cartolarizzazioni” del modulo “Fondi propri” delle segnalazioni di vigilanza prudenziali (CoRep), continua a essere utilizzato, anche oltre il 30 giugno 2021, la versione 2.8. dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), anziché la versione 3.0 che sarà allora applicabile per le banche.;
  • le segnalazioni in materia di discipline prudenziali modificate con il 3° aggiornamento della Circolare 288/2015. Per tali modifiche, in attesa di recepire nelle disposizioni segnaletiche la versione 3.0 dello schema segnaletico DPM, gli intermediari finanziari continuano ad utilizzare la versione 2.8 del modulo “Fondi propri” e le indicazioni fornite con la comunicazione del 23 dicembre 2020, con la quale è stata data attuazione per gli intermediari finanziari agli Orientamenti dell’EBA relativi agli obblighi di segnalazione inerenti i CRR Quick-fix.

si ricorda che, in base a quanto previsto dal 3° aggiornamento della Circolare n. 288, a partire dal 28 giugno prossimo diventerà applicabile il nuovo trattamento previsto per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC) ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

La Circolare n. 288 (Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 6) prevede che alle esposizioni della specie, già detenute al 24 dicembre 2020, continui ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno. Per consentire di monitorare la corretta applicazione di tali previsioni, gli intermediari interessati trasmettono alla Banca d’Italia, entro il 30 giugno 2021, informazioni relative all’ammontare e al trattamento prudenziale applicato alle singole esposizioni verso OIC detenute al 24 dicembre 2020 e ancora presenti nel portafoglio dell’intermediario che beneficiano del trattamento transitorio sopra descritto.

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