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Coronavirus: indicazioni INPS per le domande di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario

12 Marzo 2020
Di cosa si parla in questo articolo
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento al link indicato tra i contenuti correlati.

Con il Messaggio 12 marzo 2020 n. 1118 l’INPS, nelle more dell’imminente emanazione della Circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.

Il predetto decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.

L’ambito territoriale di cui al predetto allegato è stato ampliato a seguito dell’emanazione dei DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, ai soli fini del contenimento del contagio, ma tale ampliamento non riguarda le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal suddetto decreto legge n. 9/2020, che quindi è, allo stato, l’ultimo provvedimento legislativo adottato in materia.

Stante il disposto di cui all’art. 13 del decreto legge citato, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1;

b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

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