E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2024 il Decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024, ovvero il decreto correttivo della riforma Cartabia, in materia penale (ovvero il D.lgs. 150/2022).
Il testo del Decreto correttivo n. 31/2024 si compone di dieci articoli contenenti modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 150/2022, volte a rendere alcuni istituti processuali e sostanziali, interessati dalla riforma Cartabia, più coerenti con i principi e i criteri di delega, anche tramite una semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali.
Il Decreto intende altresì risolvere alcuni problemi di coordinamento, emersi in fase di prima applicazione della riforma Cartabia, in materia penale, a circa un anno dalla sua entrata in vigore.
In sintesi, il Decreto correttivo alla Riforma Cartabia in materia penale, apporta modifiche:
- Al codice penale:
- l’art. 1, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 31/2024 coordina le modifiche introdotte col D. Lgs. n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla modifica dell’art. 583-quater, c. 2, C.p. affermandone il regime di procedibilità d’ufficio relativamente al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.
- la lettera b) modifica l’ultimo comma dell’art. 635 C.p. per uniformare il regime di procedibilità – a querela della persona offesa – del danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede a quello già previsto per l’analoga fattispecie di cui all’articolo 625, n. 7, del C.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede).
- Al codice di procedura penale:
- la lettera a) introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti” processuali) nel comma 4 dell’art. 111-bis C.p.p. (che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica), derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio.
- le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento dell’art. 129-bis C.p.p. col nuovo istituto della giustizia riparativa
- la lettera c), in tema di partecipazione a distanza al compimento di un atto o ad un’udienza, ammette, nei casi di urgenza, l’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto
- la lettera d) novella l’art. 154 C.p.p. legittimando l’autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notifiche dei soli atti introduttivi del giudizio nei confronti della persona offesa (che non abbia proposto querela – perché in tal caso ha l’obbligo di eleggere domicilio – né nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali ivi indicate
- la lettera e) precisa che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore
- la lettera f), in tema di latitanza, modifica l’art. 296, comma 2, C.p.p., con la sostituzione del concetto di “prova” con quello di “dimostrazione”
- la lettera g) corregge il difetto di coordinamento dell’art. 554-bis C.p.p. relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304 C.p.p.) durante la fase del giudizio, nel tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta
- la lettera h), in tema di procedimento di riesame, reca un intervento di coordinamento sull’art. 324 C.p.p.
- le lettere l), m) e n), in tema di indagini preliminari, semplificano il meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest’ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell’elenco di cui all’art. 127 dis. att. Cpp
- la lettera o), in tema di giudizio in assenza, rettifica nel nuovo articolo 420-quater Cpp il riferimento al primo giorno non festivo del mese di ottobre, in luogo del mese di settembre finora previsto (che aveva generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale)
- le lettere q), r), bb) e cc), modificano gli artt. 450, 456, e 601 e 656 C.p.p. per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell’assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell’imputato per il giudizio di appello di cui all’articoli 601 Cpp e al provvedimento di esecuzione ex articolo 656, comma 3, C.p.p.
- la lettera p), in tema di giudizio abbreviato condizionato, chiarisce che il giudice deve valutare il presupposto dell’economia processuale della scelta del rito contratto in relazione alla maggiore complessità dell’istruzione dibattimentale
- la lettera s) mira a semplificare l’istituto del procedimento monitorio ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione
- la lettera t), in tema di assunzione probatoria nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sopprime il comma 3-bis dell’art. 510 C.p.p., che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti
- la lettera u) dell’art. 2 e l’art. 5, in tema di condanna a pene sostitutive, chiariscono che, nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 58 della legge n. 689/1981 ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, può pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita
- la lettera v) colma un altro deficit di coordinamento dell’art. 554-ter C.p.p. con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale
- la lettera dd) legittima il giudice dell’esecuzione a provvedere d’ufficio ex art. 676 C.p.p. alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, in ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 C.p.p.
- Al D. Lgs. n. 231/2001: in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l’art. 7 del D. Lgs. n. 31/2024 inserisce il nuovo parametro decisorio che deve indurre il GUP ad emettere sentenza di non luogo a procedere, anche a carico dell’ente, nel caso in cui gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il decreto correttivo della Riforma Cartabia in materia penale entrerà in vigore il 4 aprile 2024.