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Correttivo mediazione civile: il decreto in Gazzetta Ufficiale

13 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2025, il Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (anche noto come “correttivo mediazione“).

In sintesi, le modifiche del correttivo mediazione concernono, in particolare:

  • il D. Lgs. 28/2010, modificato e integrato come segue:
    • Gestione degli incontri di mediazione:
      • gli incontri, con il consenso di tutte le parti, potranno svolgersi con collegamenti audiovisivi da remoto, garantendo la reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate;
      • con il nuovo art. 8-bis, che disciplina in dettaglio la mediazione telematica, si prevede la redazione e sottoscrizione degli atti secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • l’art. 8-ter, relativamente alla sottoscrizione documentale, prevede che in assenza del consenso unanime all’utilizzo delle firme elettroniche, si prevede il ricorso alla firma analogica davanti al mediatore
    • Durata: l’art. 6, sostituito dal decreto, fissa in sei mesi il termine ordinario per la conclusione della mediazione, con possibilità di proroga, di volta in volta, di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti; il termine decorre dal deposito della domanda di mediazione o, nei casi di mediazione delegata, dall’ordinanza di rimessione del giudice; in quest’ultimo caso, tuttavia, il termine è prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi
    • Delega: l’art. 8 del decreto, così come modificato, prevede ora che la delega possa essere conferita con firma non autenticata, accompagnata dagli estremi del documento d’identità del delegante; nei casi di cui all’art. 11, c. 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
  • Estensione del patrocinio a spese dello Stato: le modifiche agli artt. 15-bis e 15-quinquies ampliano i beneficiari, includendo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e organizzazioni non lucrative
  • Negoziazione assistita: l’art. 2-bis del D.L. 132/2014 viene modificato per consentire la formazione e sottoscrizione telematica degli atti della procedura; gli incontri potranno svolgersi tramite collegamenti audiovisivi, nel rispetto dei requisiti di effettiva interazione e visibilità reciproca, con la sola esclusione dell’acquisizione di dichiarazioni di terzi.

Viene stabilito, in particolare, che le disposizioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

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