Con Risoluzione n. 69/E del 05 agosto 2016 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito attinente le modalità con cui attribuire il corretto valore fiscale di “ingresso” in Italia alle attività e passività di una società lussemburghese che confluiscono nel patrimonio della società istante a seguito di una fusione per incorporazione.
Sul punto si ricorda come l’articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, ha profondamente innovato la materia di cui trattasi introducendo, a partire dal periodo di imposta 2015, l’articolo 166-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi rubricato “trasferimento della residenza nel territorio dello Stato”. In particolare, la disposizione in esame reca una disciplina specifica per valorizzare i beni che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento.