Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
www.dirittobancario.it
Flash News

Correzione degli errori contabili: chiarimenti AE

8 Aprile 2025

 Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 63/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in tema di correzione di errori contabili, alla luce degli emendamenti apportati dall’art. 8, c. 1, lett. b), e 1-bis, del D. L. n. 73 del 2022, all’art. 83 del TUIR, nella parte in cui si prevede, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, che “i criteri di imputazione temporale […] valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”.

Da un punto di vista operativo, la menzionata formulazione si rivolge alle società di capitali, diverse dalle microimprese ex art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, sottoposte a revisione legale dei conti (elementi che compongono il c.d. requisito soggettivo), in relazione ad “errori contabili rilevanti, così come previsto dal principio contabile OIC 29 (c.d. requisito oggettivo).

Nel caso di specie, si trattava di un errore di contabilizzazione nel quale era incorsa la Società Istante in occasione della computazione, direttamente a conto economico, di una fattura di acquisto ricevuta nel 2022.

Il refuso, frutto della negligenza dell’operatore preposto alla registrazione della fattura, aveva determinato l’emersione, fra i costi di esercizio, di un importo relativo a beni strumentali ammortizzabili, conseguendone l’integrale deduzione in forza degli art. 102 TUIR e 5 del D. Lgs. 446/199, ai fini IRES e IRAP, nel medesimo periodo di imposta (ovverosia, il 2022), anziché la deduzione della sola quota di ammortamento imputabile al 2022.

A tale riguardo, la contribuente riteneva che la correzione dell’errore potesse avvenire già in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di correzione contabile (nella specie, il 2023), tramite la rettifica positiva del saldo degli utili portati a nuovo, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa per il 2022

A suffragio della rappresentata soluzione, l’Istante affermava di soddisfare i requisiti sopra accennati, imposti dall’art. 8 citato.

All’esito, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto sussistenti, nella vicenda in esame, le condizioni stabilite dalla legge per attribuire rilevanza fiscale al procedimento di correzione degli errori contabili come delineato dalla Istante.

In questa prospettiva, l’Agenzia ha ribadito che la ratio delle modifiche introdotte dall’art. 8 del D.L. n. 73/2022 risiede nell’esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in vista dell’avvio di una procedura di correzione di errori contabili, conformemente ai principi OIC, così evitando la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa.

Peraltro, ad avviso dell’Ufficio, non è ostativa la commissione dell’errore in argomento nell’ambito di un esercizio non soggetto a revisione legale dei conti, giacché, ai fini della applicazione della disciplina in commento, rileva solo “la circostanza che l’esercizio in cui l’errore viene corretto (ossia, quello nel quale vengono contabilizzate le poste correttive degli errori contabili) sia soggetto a revisione legale” (nella specie, il 2023).

Concludendo sul punto, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti nel 2022, la Società Istante potrà dedurre nel 2023 la quota di ammortamento non dedotta nel 2022 tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile nel 2023, benché nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, TUIR per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (ovvero, il 2022).

Di cosa si parla in questo articolo
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter