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Correzione di errori contabili con la procedura della Circolare AE n. 31/E del 2013

9 Giugno 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in ordine alla correzione di errori contabili attraverso la procedura della prevista dalla Circolare n. 31/E del 2013.

Tale Circolare ha fornito taluni chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda a una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza.

Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione che si pubblica in allegato, l’Agenzia ha precisato come la correzione di errori possa essere consentita nei termini ordinari in cui le annualità sono “aperte”, senza che possa rilevare il maggior termine di cui al comma 3 dell’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, il quale prevede che, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa la violazione.

Gli effetti del raddoppio dei termini, infatti, è disposto esclusivamente a favore dell’Amministrazione relativamente a fattispecie “patologiche” per le quali sussiste obbligo di denuncia penale.

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