Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, il Decreto della Corte dei Conti del 23 febbraio 2023, recante integrazione delle regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle attestazioni di conformità, al titolo esecutivo digitale e alla correzione di errore materiale.
l decreto in questione stabilisce le modalità per l’attestazione di conformità, il titolo esecutivo digitale e la correzione degli errori materiali nel contesto della giustizia digitale.
Per quanto riguarda l’attestazione di conformità, le norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile vengono applicate e si utilizzano i poteri e le modalità previsti.
Ove occorra, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni.
Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati contemporaneamente, è possibile allegarli nello stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Invece, se vi è la necessità di unire più documenti informatici, è possibile inserirli in un unico file compresso firmato digitalmente.
Per quanto riguarda il titolo esecutivo digitale, si applicano i poteri e le modalità di attestazione previsti dall’articolo 8 del decreto. La copia attestata conforme all’originale viene rilasciata d’ufficio dalla Segreteria della sezione giurisdizionale alle amministrazioni interessate e viene inserita nel fascicolo digitale. Il documento informatico viene sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato, sostituendo i timbri o i sigilli di legge.
Per quanto riguarda la correzione degli errori materiali, l’annotazione prevista dall’articolo 113 del codice di procedura civile viene effettuata mediante la formazione di un documento informatico contenente la copia dell’atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione. Il documento così formato viene sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato e viene inserito nel fascicolo processuale digitale. Nel caso in cui l’atto oggetto di correzione o il provvedimento di correzione siano in formato analogico, viene estratta una copia informatica conforme all’originale analogico dei provvedimenti stessi per la formazione del documento informatico.
Il presente decreto ha efficacia dal 28 febbraio 2023.