Ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza, l’ammontare e l’inerenza. In altre parole, i costi inerenti possono essere dedotti ancorché il soggetto che ha effettuato la prestazione, che dà luogo alla spesa dedotta, è diverso dall’emittente delle fatture.