La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 166/2025, si è pronunciata in merito alla deducibilità degli oneri sostenuti a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati (Interest Rate Swap) da parte di una società non operante nel settore finanziario, escludendone la rilevanza ai fini fiscali in assenza di una dimostrata finalità di copertura e di una prova rigorosa dell’inerenza.
La controversia trae origine dal diniego di deduzione degli oneri derivanti dalla sottoscrizione di contratti derivati IRS, contestato da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società attiva nella costruzione e commercializzazione di cassoni per veicoli.
L’atto impositivo sosteneva che tali strumenti finanziari assumessero natura speculativa anziché di copertura e violassero il principio d’inerenza, in conformità al combinato disposto degli artt. 109 e 112 del TUIR.
La società impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Perugia, argomentando che i costi sostenuti fossero inerenti all’attività d’impresa e, pertanto, deducibili.
La CTP aveva accolto il ricorso della società, annullando l’avviso di accertamento.
Tale decisione veniva successivamente confermata dalla CTR, a seguito dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale pronuncia, l’A.F. proponeva ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici d’appello per vizi di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., degli artt. 109 e 112 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., ribadendo che la deducibilità rimane subordinata alla prova dell’inerenza, non fornita dalla società, e denunciando l’erronea valutazione della finalità dei contratti, che non risulterebbe essere di copertura, bensì speculativa.
Contestualmente, la società presentava ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione del legittimo affidamento (art. 10 della L. 212/2000), in quanto l’Agenzia aveva riconosciuto l’inerenza dei costi per i medesimi contratti Swap in un accertamento con adesione relativo a un periodo d’imposta precedente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle proprie osservazioni sul tema, la Suprema Corte ha eccepito che la CTR non aveva adeguatamente motivato la propria decisione, sottolineando che, per i soggetti non operanti nel settore finanziario, la deducibilità dei costi collegati a contratti derivati è subordinata alla prova dell’inerenza e alla dimostrazione della loro funzione di copertura del rischio finanziario, onere probatorio che grava sul contribuente.
A tal riguardo, significativo appare il richiamo al principio secondo cui “…l’inerenza deve intercorrere tra i componenti negativi e le attività da cui derivano (o possono derivare) componenti positivi tassati e non tra componenti negativi e positivi tassati”.
In altri termini, l’inerenza dei costi non dipende esclusivamente dalla capacità dell’operazione di generare reddito, ma deve essere strettamente correlata all’oggetto dell’impresa.
Da ciò ne discende che tali oneri devono risultare coerenti e direttamente connessi non ai proventi in sé, bensì all’attività imprenditoriale effettivamente esercitata.
Di conseguenza, il Collegio ha constatato che la CTR aveva valutato erroneamente la questione, ritenendo sufficiente la mera idoneità astratta dell’operazione a produrre effetti economici per l’impresa, senza verificare concretamente se il contratto fosse destinato alla copertura di un rischio finanziario, richiamando, a tal fine, i principi contabili OIC 19 e 32.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso incidentale sulla presunta violazione del legittimo affidamento, chiarendo che un accertamento con adesione relativo a una singola annualità non vincola l’A.F. per i periodi d’imposta successivi.
In virtù delle riflessioni formulate, la pronuncia in esame ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non possono essere automaticamente riconosciuti come deducibili i costi connessi a contratti derivati, imponendo alle società non finanziarie un rigoroso onere probatorio in merito all’inerenza e alla finalità di copertura del rischio finanziario.