Quando conseguiti dalle società commerciali residenti e soggetti equiparati, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono, in base all’art. 48 del d.p.r. 600/1973, reddito di capitale, e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa; non sorge, conseguentemente, per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto.
Così afferma la Cassazione, che riprende il testo dell’art. 48. I co, il quale dispone che “non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”; e, al secondo comma., che “i proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa”. Fanno quindi eccezione gli interessi e proventi corrisposti a favore di soggetti specifici, come società non residenti.
Quando conseguiti dalle società commerciali residenti e soggetti equiparati, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono, in base all’art. 48 del d.p.r. 600/1973, reddito di capitale, e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa; non sorge, conseguentemente, per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto.
Così afferma la Cassazione, che riprende il testo dell’art. 48. I co, il quale dispone che “non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”; e, al secondo comma., che “i proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa”. Fanno quindi eccezione gli interessi e proventi corrisposti a favore di soggetti specifici, come società non residenti.