WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Costituiscono reddito d’impresa gli interessi e i proventi assimilati conseguiti da società commerciali residenti e soggetti equiparati

13 Giugno 2018

Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19793 – Pres. Bielli, Rel. Sabato

Quando conseguiti dalle società commerciali residenti e soggetti equiparati, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono, in base all’art. 48 del d.p.r. 600/1973, reddito di capitale, e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa; non sorge, conseguentemente, per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto.

Così afferma la Cassazione, che riprende il testo dell’art. 48. I co, il quale dispone che “non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”; e, al secondo comma., che “i proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa”. Fanno quindi eccezione gli interessi e proventi corrisposti a favore di soggetti specifici, come società non residenti.

Quando conseguiti dalle società commerciali residenti e soggetti equiparati, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono, in base all’art. 48 del d.p.r. 600/1973, reddito di capitale, e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa; non sorge, conseguentemente, per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto.

Così afferma la Cassazione, che riprende il testo dell’art. 48. I co, il quale dispone che “non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”; e, al secondo comma., che “i proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa”. Fanno quindi eccezione gli interessi e proventi corrisposti a favore di soggetti specifici, come società non residenti.

 


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter