Con comunicato odierno, di seguito espressamente riportato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il 27 settembre 2017 è divenuto operativo uno specifico Accordo qualificante tra Autorità Competenti di Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (Country-by-Country Reports, CBCR).
Questo Accordo amministrativo tra Italia e Stati Uniti consentirà di scambiare i dati contenuti nelle rendicontazioni entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione.
La prima rendicontazione Paese per Paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, sarà trasmessa, da un’Autorità Competente all’altra, entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.
Con Revenue Procedure 2017-23, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti ha chiarito che le regulations statunitensi sul Country-by-Country si applicano al periodo fiscale delle Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti che inizia il 30 giugno 2016 o in data successiva (“The CbC reporting regulations apply to reporting periods of ultimate parent entities of U.S. MNE groups that begin on or after the first day of the first taxable year of the ultimate parent entity that begins on or after June 30, 2016”).
Sempre con riferimento al 2016, la normativa statunitense non prevede invece l’obbligo del CBCR per le Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti con un periodo fiscale che inizia in un giorno compreso tra il 1 gennaio e il 29 giugno 2016. Tuttavia, pur in assenza di obbligo, gli USA accettano il “voluntary filing” del CBCR da parte della Controllante capogruppo residente negli USA. Il CBCR sarà poi inviato alle giurisdizioni, delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, con le quali è stato stipulato un Accordo qualificante per lo scambio dei CBCRs.
L’avvenuta firma di questo Accordo amministrativo tra Italia e Stati Uniti permette quindi il verificarsi della condizione indicata dal decreto 23 febbraio 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, articolo 2, comma 7, lettera c), la quale, unitamente al verificarsi delle altre condizioni indicate nel medesimo comma 7, costituisce – in caso di presentazione volontaria della rendicontazione da parte della Controllante capogruppo statunitense di un gruppo multinazionale con una o più entità appartenenti al gruppo residenti in Italia – motivo di esonero dall’obbligo previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto 23 febbraio 2017 (“local filing”).
La base giuridica dell’Accordo è da rinvenire nella Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d’America ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Washington il 25 agosto 1999, il cui Articolo 26 consente lo scambio di informazioni tra Autorità Competenti degli Stati contraenti, incluso lo scambio automatico.