Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Genova è particolarmente emblematico e concerne un rapporto derivante da un contratto di affitto di ramo d’azienda relativo a una discoteca costretta alla chiusura nel periodo emergenziale dell’epidemia Covid-19. In tale periodo, l’affittuario aveva pagato il canone per il mese di marzo e omesso il pagamento delle mensilità di aprile e maggio, rilasciando, tuttavia, delle cambiali a garanzia del pagamento. A fronte del mancato pagamento il locatore aveva manifestato la propria intenzione di porre all’incasso i titoli a garanzia. Per tale ragione veniva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte dell’affittuario.
Con il decreto in epigrafe, emesso inaudita altera parte, il Tribunale di Genova, ravvisando (i) gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato pagamento delle cambiali a causa della crisi di liquidità generata dall’emergenza sanitaria, (con particolare riferimento alla levata del protesto e alla segnalazione alla Centrale Rischi con le relative ricadute sui rapporti bancari) e (ii) il comportamento conforme a buona fede e correttezza dell’affittuario, ordina al locatore di astenersi dalla presentazione all’incasso dei titoli cambiari in oggetto e di astenersi altresì dall’effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi. L’istanza cautelare comprendeva, infatti, anche tale seconda richiesta di inibitoria, stante la preclusione nei confronti dei terzi giratari delle eccezioni di merito esperite.
Il provvedimento riguarda una questione di particolare rilevanza stante la disciplina speciale in materia di titoli di credito e l’incertezza normativa da essa generata, colmando altresì quel “vuoto” in termini di capacità concreta della disciplina di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito di rispondere alle esigenze effettive di tutela a fronte della crisi di liquidità che gli imprenditori si trovano ad affrontare in tale periodo. (Sull’incertezza normativa e sulle relative questioni interpretative si v.Mattioni, La sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento: incertezze applicative e possibili interpretazioni, in www.federnotizie.it del 25 marzo 2020, anche per ulteriori riferimenti; nonchè Studio C.N.N., Sospensione dei protesti per emergenza coronavirus”, in www.notariato.it del 27 marzo 2020).
L’art. 11, comma 1, d.l. 23/2020 ha stabilito, infatti, che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto [8 aprile 2020]… sono sospesi per lo stesso periodo”. Tale disposizione, pur rappresentando un intervento migliorativo rispetto alla previgente disposizione di cui all’art. 10, comma 5, d.l. 9/2020, si limita, infatti, a prevedere una sospensione del termine di scadenza.
Questo implica che, dal mero tenore letterale della disposizione, nel caso di cambiali con scadenza “a vista” e quelle “a giorno fisso”, queste possono essere presentate al pagamento già dal primo giorno utile successivo al 30 aprile 2020 (cfr. Nigro, Coronavirus: la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, inil Quotidiano Giuridico, ancheper ulteriori riferimenti).
Emerge quindi il ruolo assunto da provvedimenti come il decreto de qua (nello stesso senso anche: Trib. di Rimini, decreto n. 6251/2020 del 25 maggio 2020; Trib. di Bologna, decreto n. 4976/2020 del 12 maggio 2020, anch’essi entrambi allegati).