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Dossier

COVID-19: alcune misure della Svizzera in tema di crisi di impresa

10 Giugno 2020

Alberto Mager, Dottorando, Università Bocconi

Di cosa si parla in questo articolo

Pubblichiamo in allegato l’ordinanza dello scorso 16 aprile 2020 del Consiglio Federale svizzero recante «provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus».

Il corpo principale dell’ordinanza (Sezione 3, articoli da 6 a 19) è formato dalla disciplina di una nuova procedura “minore” («Moratoria COVID-19») cui possono accedere le piccole e medie imprese a partire dal 20 aprile 2020 (data di entrata in vigore dell’ordinanza) e fino al 20 ottobre 2020 (6 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza). La procedura si attiva con un’istanza giudiziale corredata di una situazione patrimoniale aggiornata e si caratterizza per un elevato grado di flessibilità.

Il contenuto disciplinare per così dire “minimo” consiste in una moratoria di 3 mesi (prorogabile di altri 3 mesi) che colpisce i crediti sorti anteriormente all’autorizzazione giudiziale (v. artt. 6, 7 e 11). Effetto della moratoria è essenzialmente quello di precludere ai creditori azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore, misura cui corrisponde la sospensione della prescrizione dei loro diritti (art. 12). L’imprenditore può proseguire l’attività, con alcune limitazioni funzionali a preservare il suo patrimonio (divieto di alienazione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni salvo espressa autorizzazione giudiziale, art. 13.3., e conduzione dell’attività di impresa anche alla luce dell’obbiettivo di non nuocere gli interessi «legittimi» dei creditori, art. 13.1).

Su domanda del debitore, di un creditore o anche d’ufficio, in qualsiasi stato della procedura, il giudice può nominare un commissario (art. 9). La nomina del commissario segna il passaggio verso una configurazione più articolata della procedura, nella direzione di una maggiore ingerenza nell’attività di impresa. Il commissario può infatti essere incaricato di «sostenere» il debitore nel raggiungere accordi con i creditori, oppure può ricevere poteri decisamente più penetranti: «impartire istruzioni» al debitore (art. 9.2), autorizzare il valido compimento di determinati atti (art. 13.2.a), ovvero essere deputato a proseguire l’attività in luogo del debitore con spossessamento di quest’ultimo (art. 13.2.b). I crediti sorti nel contesto dell’operatività condotta sotto la supervisione del commissario sono prededucibili nell’eventuale successivo fallimento (art. 16).

Chiudono la disciplina una serie di norme di raccordo con le altre procedure concorsuali. Si noti infine la facoltà del giudice anche d’ufficio di dichiarare il fallimento in qualsiasi momento in corso di procedura se necessario «per preservare i beni del debitore» (art. 13.5, secondo periodo).

Le altre Sezioni dell’ordinanza su cui merita brevemente soffermarsi, per il loro impatto sul diritto della crisi d’impresa nel contesto pandemico, sono le Sezioni 1 e 2.

La prima (art. 1) contiene una rilevante norma di diritto societario, che prevede la disattivazione (per il periodo 20 aprile 2020-20 ottobre 2020) dell’obbligo che grava su amministratori e controllori (“ufficio di revisione”) di “avvisare” ai sensi dell’art. 275 del Codice delle Obbligazioni il tribunale fallimentare se la società è in stato di insolvenza (avviso cui fa seguito la dichiarazione di fallimento salvo che vengano attivati tentativi di risanamento). La deroga opera a condizione che la società non fosse insolvente al 31 dicembre 2019 e che vi siano prospettive di eliminazione della situazione di difficoltà entro il 31 dicembre 2020.

La Sezione 2 contiene deroghe alla disciplina ordinaria del concordato che si applicano esclusivamente qualora la domanda di concordato sia presentata nel periodo 20 aprile 2020-20 ottobre 2020. Le più significative deroghe sono rappresentate dalla facoltà di depositare la domanda senza allegare il «piano di risanamento» e dall’allungamento del periodo della moratoria concordataria provvisoria (da 4 a 6 mesi) (artt. 3 e 4).

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