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Covid-19: chiarimenti AE sui termini di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei titoli

6 Agosto 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 236 del 03 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui termini di versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni ex articolo 5 della legge n. 448 del 2001, il cui termine scade il 30 giugno 2020.

I chiarimenti muovono dalle numerose disposizioni legislative che, in fase di emergenza da Covid-19, hanno prorogato e sospeso diversi adempimenti e versamenti fiscali.

Sul punto l’Agenzia chiarisce che l’articolo 137 del Decreto Rilancio, al comma 1, come da ultimo novellato dalla legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Ciò significa che resta fermo, in assenza di ulteriori disposizioni – non rinvenibili nei diversi decreti-legge emanati a partire da febbraio 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica – il termine del 30 giugno 2020, fissato dal comma 1053 della legge n. 145 del 2018 per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.

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