La concessione del termine di cui all’art. 9, comma quarto, d.l. deve ritenersi possibile quando (i) a cagione dell’emergenza COVID19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano di tal che il termine si rende necessario per il loro compimento; oppure quando (ii) a cagione del COVID19 siano mutati gli assunti del piano di tal che questo non è più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione.
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