La concessione del termine di cui all’art. 9, comma quarto, d.l. deve ritenersi possibile quando (i) a cagione dell’emergenza COVID19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano di tal che il termine si rende necessario per il loro compimento; oppure quando (ii) a cagione del COVID19 siano mutati gli assunti del piano di tal che questo non è più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione.
La valutazione in ordine alla concessione o meno della proroga predetta deve essere parametrata sulla possibilità che, beneficiando dell’ulteriore termine, l’imprenditore in concordato possa superare le evenienze che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato.
L’attribuzione al Tribunale del potere di concedere la proroga in argomento, ove ritenga che l’istanza si basi su concreti e giustificati motivi, implica che la disposizione di cui all’art. 9, comma quarto, d.l. 23/2020 richieda un (seppur) minimo principio di prova dell’impatto dell’emergenza COVID19 sugli assunti del piano.