L’ESMA ha pubblicato una comunicazione indirizzata agli intermediari che prestano servizi di investimento precisando le regole di condotta da seguire e i requisiti organizzativi da rispettare per conformarsi alla direttiva MiFID II nel contesto generato dalla crisi pandemica COVID-19.
Ciò anche a seguito dell’aumento rilevato nell’operatività e nell’attività di trading da parte di investitori retail nel contesto attuale, caratterizzato da elevata volatilità dei mercati finanziari e da elevati rischi per gli investitori retail stessi nel caso di negoziazione di prodotti complessi o rischiosi.
L’ESMA, in questo caso, ritiene che gli obblighi delle imprese che offrono servizi di investimento o servizi accessori agli investitori siano ancora maggiori e raccomanda alle imprese il rispetto degli obblighi di:
- product governance;
- trasparenza informativa;
- adeguatezza/appropriatezza.
Riguardo al primo, l’ESMA ricorda che gli intermediari hanno l’obbligo di predisporre presidi adeguati nell’interesse del cliente retail e del cliente potenziale (target market e strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia prodotti che da distribuire). Riguardo alla trasparenza, l’ESMA ribadisce la necessità che gli intermediari informino in tempo utile e in maniera adeguata la clientela sull’impresa, i suoi servizi e gli strumenti finanziari, distinguendo tra clienti retail e professionali.
L’ESMA raccomanda infine agli intermediari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di portafogli una profilatura del cliente attenta alle possibili conseguenze della crisi pandemica COVID-19 sulla situazione patrimoniale del cliente stesso, anche in rapporto alla valutazione di appropriatezza del portafoglio detenuto dal cliente, data anche la situazione determinata dalla crisi.