Con Circolare del 16 aprile 2020 n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 83 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e dell’articolo 36 del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).
La Circolare precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.
Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Sono altresì sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.