Il Tribunale di Roma, con decreto adottato inaudita altera parte, inibisce l’escussione di una fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento di canoni di locazione di un immobile commerciale.
L’inadempimento della conduttrice ricorrente era circoscritto ai canoni da marzo 2020 in avanti, e pare che la stessa conduttrice, già destinataria di ingiunzione di pagamento, avesse manifestato la disponibilità ad addivenire a una sorta di ristrutturazione del debito scaduto, unitamente alla definizione di un nuovo equilibrio contrattuale (non essendo più sostenibili, specie in forza degli «ulteriori provvedimenti restrittivi assunti con i D.P.C.M. emanati nel corrente mese di ottobre», le precedenti condizioni contrattuali).
La locatrice, al contrario, «non sembra … aver mostrato alcuna disponibilità a rinegoziare le condizioni del rapporto, alla luce della sopravvenienza di circostanze oggettive di indiscutibile impatto sull’equilibrio del rapporto contrattuale», e proprio in tale rilievo (: chiusura della locatrice alla prospettiva della rinegoziazione) si appunta la valutazione del fumus boni iuris effettuata dal Tribunale.
Il periculum viene ravvisato nell’imminenza temporale dell’escussione, così come nell’inevitabile aggravamento della situazione finanziaria della conduttrice conseguente al regresso della banca, che avrebbe peraltro precluso l’accesso della ricorrente al credito.