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Covid-19: istruzioni INPS sulla ripresa dei versamenti dei contributi sospesi

21 Luglio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS ha fornito istruzioni contabili sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sul punto si ricorda come i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34, hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020.

Con il presente messaggio l’INPS illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Al riguardo, l’INPS evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

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