Con Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS ha fornito istruzioni contabili sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Sul punto si ricorda come i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34, hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.
L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con le circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020.
Con il presente messaggio l’INPS illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Al riguardo, l’INPS evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.