Preso atto che l’art. 1 del d.l. 11/2020 pubblicato in data 8.3.2020 (recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) sospende il termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, anche al fine di evitare il maturare di decadenze nell’arco temporale della imposta sospensione dal 9 al 22 marzo 2020, il Tribunale di Forlì ha chiarito che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 sesto comma l. fall., con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni.