Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale di Bologna inibisce alla parte resistente (i) di porre all’incasso o di girare a terzi le cambiali, con scadenza i giorni 30 giugno 2020, 30 luglio 2020, 30 agosto 2020; nonché (ii) di sottoporre tali cambiali a protesto, di richiedere protesto, di consentire che terzi, presso cui abbiano posto all’incasso tali cambiali, sottopongano a protesto la debitrice.
La pronuncia si inserisce quindi nell’ambito di una controversia relativa alla materia dei titoli a garanzia e alle problematiche e questioni sottese al loro incasso e protesto nel periodo emergenziale dell’epidemia Covid-19, stante la carenza di liquidità determinata dall’emergenza sanitaria.
Quanto ai presupposti in materia cautelare, il periculum in mora viene ravvisato nella situazione di mancanza di liquidità generata dal periodo emergenziale, tale da non consentire il pagamento dei titoli e nel conseguente protesto.
Sussiste poi il fumus boni iuris in quanto nel caso di specie l’inadempimento condurrebbe al protesto delle cambiali con il pregiudizio derivante dalla categorizzazione nei “cattivi pagatori”. In tale situazione emergenziale, tuttavia, con la valutazione del grado di colpa dell’inadempimento, non è ragionevole ritenere che lo stesso conduca al protesto e alle relative conseguenze. Tale valutazione del grado di colpa è resa possibile proprio dalla norma di cui all’art. 91 D.L. 18/2020, come affermato nell’ordinanza, in quanto “il giudice penetra nel grado della colpa – autorizzato dalla norma citata; con una valutazione che in un codice commercializzato, come il vigente, è in pratica impossibile in tempi normali – per escludere le conseguenze enfatiche dell’inadempimento: innanzi tutto la conseguenza tipica, cioè il risarcimento del danno ma, anche, conseguenze atipiche, come in questo caso il protesto di un titolo”.
La pronuncia rileva, infatti, in quanto propone una ricostruzione della portata dell’art. 91 D.L. 18/2020. Detta disposizione non introduce una nuova causa di estinzione dell’obbligazione o un caso di inesigibilità, ma si limita ad escludere la responsabilità del debitore. Inoltre, riconoscendo uno spazio estensivo di applicazione della norma suddetta a tutte le obbligazioni, (ivi comprese quelle pecuniarie), la stessa viene letta nel senso di consentire al giudice di utilizzarla “tutte le volte in cui l’inadempimento conduca ad esiti che, ragionevoli in condizioni normali, sono eccessivi in relazione alla concreta situazione”. In applicazione di tale principio il giudice giunge quindi alla propria conclusione nel caso in esame.
Tale ordinanza si colloca all’interno di una serie di pronunce sul tema che attribuiscono e riconoscono al giudice un ruolo centrale nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina emergenziale in tale materia al fine di renderla idonea a soddisfare le esigenze effettive di tutela nel caso concreto (si rinvia altresì a: Trib. di Rimini, decreto n. 6251/2020 del 25 maggio 2020; Trib. di Bologna, decreto n. 4976/2020 del 12 maggio 2020; nonché Decreto n. 3634/2020, Trib. di Genova, 1° giugno 2020, pubblicati in data 8 giugno 2020 nella sezione Osservatorio “Diritto dell’Impresa dopo la Pandemia”).