Con la risposta n. 248/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del concordato preventivo biennale, il superamento del limite di 100.000 euro previsto dall’art. 1, co. 71, della L. n. 190/2014 per l’applicazione del “regime forfettario” non integra una causa di esclusione laddove ciò avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato.
In particolare, la nuova causa di esclusione introdotta dall’art. 4, co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 108/2024 (art. 11, co. 1, lett. b-ter), del D. Lgs. n. 13/2024) prevede che non possano accedere al concordato biennale i contribuenti che, nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato, abbiano aderito al regime forfettario.
Un contribuente chiedeva all’Agenzia se tale esclusione trovasse applicazione anche nel caso in cui, optato per il regime forfettario nel 2024, avesse successivamente superato la soglia di compensi di 100.000 euro, con conseguente applicazione retroattiva del regime fiscale ordinario per l’intero anno.
L’Agenzia, richiamando la Circolare n. 32/E del 2023, ha evidenziato che il superamento della soglia di 100.000 euro comporta, per tutto l’anno d’imposta, l’applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito.
Ha inoltre sottolineato che la ratio della nuova causa di esclusione è quella di evitare che un contribuente aderisca a una proposta di concordato definita per una tipologia diversa da quella a cui appartiene realmente, garantendo coerenza e linearità nel meccanismo applicativo del CPB (cfr. Circolare n. 18/E del 2024).
L’Agenzia ha quindi chiarito che la causa ostativa non opera qualora il contribuente fuoriesca dal regime forfettario prima del termine previsto per aderire al concordato.
In tali circostanze, la cessazione del regime forfettario per superamento della soglia non preclude l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), purché siano rispettate tutte le altre condizioni richieste.