Con sentenza del 20 novembre 2024 (Pres. Ghedini, Rel. Perrino) il Tribunale di Ferrara si è interrogato sull’applicabilità del c.d. cross class cram down fiscale e previdenziale anche al concordato in continuità aziendale alla luce del disposto di cui all’art. 88 C.C.I.I., nel testo vigente sino al D.Lgs. n. 136/2024 (l’articolo 88 C.C.I.I. è stato sostituito, in particolare, dall’art. 21, comma 4 del D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).
Ebbene, secondo il Tribunale di Ferrara, “è preferibile la tesi che dubita dell’applicabilità del cram down previsto dall’art. 88 C.C.I.I., nel testo vigente fino al correttivo del 2024, alle ipotesi di omologa del concordato in continuità aziendale”.
Infatti, l’interpretazione letterale della norma, in uno con una lettura storica, sistematica e logica delle disposizioni normative, induce a ritenere che la domanda di concordato in continuità aziendale debba essere approvata da tutte le classi di creditori, non potendo nel caso de quo trovare applicazione la previsione introdotta dal decreto correttivo del 2024, in attuazione dell’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023 c.d. Direttiva Insolvency, che, relativamente ai crediti tributari e contributivi, consente l’omologa anche in mancanza di voto unanime, purché le classi consenzienti siano particolarmente rappresentative e ove per quelle dissenzienti sia previsto un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
D’altro canto, l’introduzione da parte del correttivo di tale possibilità confermerebbe l’assenza della stessa nel contesto normativo procedente.
Nel caso di specie, il Tribunale ha comunque omologato il concordato in continuità aziendale, ritenendo ricorrenti le quattro condizioni previste dall’art. 112 C.C.I.I. nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’unanimità delle classi creditorie.