Con nota n. 17 del 9 dicembre 2021, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sul “Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE” (EBA/GL/2021/08).
Gli Orientamenti EBA assumono valore di orientamenti di vigilanza e si rivolgono ai seguenti destinatari:
- diretti: banche meno significative e SIM (escluse le SIM di classe 1, ossia quelle che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto l), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) con sede legale in Italia che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi, come definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE (CRD); succursali di gruppi di paesi terzi stabilite e autorizzate in Italia conformemente alla direttiva 2013/36/UE, alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) o al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR);
- altri soggetti: società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punto 20 e punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali la Banca d’Italia è autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata, appartenenti a gruppi di paesi terzi.