Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 novembre 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1971, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 che stabilisce le norme tecniche di attuazione (ITS) per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
In particolare, le modifiche si sono rese necessarie in quanto i precedenti esercizi di analisi comparata di analisi del rischio di credito, hanno evidenziato un certo potenziale di miglioramento sia della definizione dei portafogli di riferimento sia delle istruzioni per la presentazione delle informazioni.
Sono necessarie definizioni e istruzioni chiare per promuovere un’interpretazione e un’attuazione coerenti degli obblighi riguardanti la presentazione delle informazioni per tutti gli enti, il che, a sua volta, porterà a una migliore qualità dei dati e a valori di riferimento più accurati.
I precedenti esercizi di analisi comparata hanno inoltre dimostrato che il numero di portafogli segnalati e la loro complessità costituivano un grave handicap per la qualità dei dati comunicati.
Il Regolamento, pertanto, al fine di migliorare la qualità dei dati comunicati e ottenere valori di riferimento più accurati, rivede i portafogli di riferimento sulla base di tre principi fondamentali, vale a dire che il numero di portafogli di riferimento da segnalare sia ridotto, che la struttura dei portafogli di riferimento sia semplificata e che vi siano definizioni stabili dei portafogli di riferimento.
Il testo completo del Regolamento è disponibile al seguente Link.