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CRD: modifiche agli ITS sulle informazioni dalle autorità competenti

22 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo
CRD

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di modifica delle norme tecniche di attuazione (ITS) sulle informazioni di vigilanza da parte delle autorità competenti di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 di attuazione del regime CRD.

Gli ITS definiscono in particolare il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono divulgare a norma della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV – Capital Requirements Directive).

Trattasi in particolare delle informazioni che le autorità competenti devono divulgare ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, della CRD IV, relative:

  1. ai testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti in materia di regolamentazione prudenziale;
  2. le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dal diritto dell’Unione;
  3. i criteri e le metodologie generali utilizzati ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
  4. dati statistici aggregati su aspetti chiave dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui numero e natura delle misure di vigilanza adottate e delle sanzioni amministrative imposte.

Le modifiche agli ITS tengono conto delle modifiche al framework normativo europeo, con particolare riguardo a quelle relative alle segnalazioni di vigilanza e alle imprese di investimento.

In particolare, le modifiche riflettono i cambiamenti derivanti dalla legislazione che adotta il pacchetto bancario ai sensi della direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) di modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e del regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) di modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Inoltre, i nuovi ITS mirano a migliorare la qualità e la comparabilità dei dati comunicati dalle autorità di vigilanza e a fornire al mercato maggiori informazioni, aumentandone la trasparenza.

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