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Credit Derivatives Definitions: l’ISDA si impegna a modificare le procedure relative alle richieste di licenza di utilizzo del “prezzo finale”

29 Aprile 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2016 la Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso AT.39745 — CDS Information Market — ISDA.

Il caso riguarda una presunta infrazione sotto il profilo della concorrenza dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE da parte dell’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) in relazione ai derivati su crediti.

In particolare, la Commissione ha ipotizzato che vi potrebbe essere una singola migrazione unidirezionale dal mercato delle negoziazioni fuori borsa (OTC) di derivati su crediti verso il nuovo potenziale mercato delle negoziazioni in borsa di derivati su crediti, dal momento che i credit default swaps (CDS) o i contratti a termine su crediti quotati sarebbero alternative ragionevoli ai CDS liquidi e standardizzati negoziati fuori borsa.

Nel 2003 l’ISDA ha elaborato le definizioni dei derivati su crediti («Credit Derivatives Definitions»), che rappresentano la documentazione standard relativa ai derivati su crediti negoziati fuori borsa. Le definizioni dei derivati su crediti comprendono anche una metodologia per estinguere contratti di CDS a seguito di un evento creditizio per mezzo di un’asta che fornisce alle parti di un contratto relativo a derivati su crediti il prezzo del valore residuo delle obbligazioni sottostanti in sofferenza. Tale prezzo viene anche denominato «prezzo finale» o «prezzo finale ISDA».

L’ISDA rivendica i diritti di proprietà sul prezzo finale e, in particolare, il diritto di concedere licenze per l’utilizzo del suo prezzo finale ai fini dell’estinzione di contratti relativi a derivati su crediti negoziati in borsa.

Nella comunicazione degli addebiti (CA) della Commissione i presunti rifiuti di concessione delle licenze da parte dell’ISDA sono stati definiti in via preliminare come decisioni di un’associazione di imprese che limitano la potenziale concorrenza a norma dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

L’ISDA, pur in disaccordo con le conclusioni preliminari esposte nella CA, ha proposto di assumere impegni comportamentali e organizzativi, illustrati nella Comunicazione in allegato, funzionali a rispondere alle riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza relativamente alla concessione di licenze sul suo prezzo finale.

Previo un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti i suddetti impegni e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

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