Entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all’impugnazione dei crediti ammessi, di cui all’art. 98, 3 comma, I. fall., tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice per la pendenza dell’opposizione contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata.
L’interesse all’impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l’impugnante non veda definitivamente accertata l’insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l’ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata.