La Corte, con la pronuncia in esame, ha disposto che in tema di concordato con continuità aziendale godono della prededuzione i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato.
Se, dunque, in caso di concordato liquidatorio i crediti relativi a forniture eseguite dopo l’omologazione del concordato non possono dirsi sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l’omologazione (in proposito cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14.02.2011, n. 3581), tale assunto non vale per il concordato con continuità aziendale.
Infatti, come precisato dalla Corte, le procedure di concordato liquidatorio «consistono in un sostanziale fallimento dell’impresa con i vantaggi della realizzazione di una liquidazione concordataria e non hanno di mira il recupero e rilancio di compendi aziendali se non addirittura dell’intero corpo d’impresa».
I giudici hanno stabilito, inoltre, che nel caso di successivo fallimento dell’impresa la quale in precedenza si era vista prima omologare e poi risolvere il concordato preventivo, il Tribunale può ricavare, anche in via presuntiva, la prova, positiva o negativa, ai fini della regolazione del futuro stato passivo fallimentare, che l’impresa, successivamente all’omologazione del concordato preventivo, non sia tornata automaticamente in bonis ma abbia continuato a versare nello stesso stato di crisi esistente al momento della proposizione della domanda di concordato.
Ne consegue che il Tribunale, anche in via presuntiva, può ricavare la prova del fatto che vi sia consecuzione fra la procedura di concordato preventivo prima omologato e poi risolto ed il successivo fallimento dell’impresa.
In ogni caso, per potersi ravvisare consecutio fra le due procedure, al momento della dichiarazione di fallimento non deve sussistere una situazione di crisi nuova e strutturalmente diversa dalla prima (che aveva portato alla domanda di concordato preventivo).