L’IVASS ha pubblicato dei chiarimenti sul trattamento dei crediti d’imposta connessi con i decreti legge “Cura italia” e “Rilancio”, riguardante il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, il regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e il regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.
I decreti in oggetto hanno introdotto nell’ordinamento italiano misure fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo).
In considerazione delle peculiarità dei crediti d’imposta introdotti dai Decreti, con il presente documento l’IVASS ha fornito indicazioni sul trattamento degli stessi ai fini dell’iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, dell’inserimento tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate e del trattamento contabile nel bilancio di esercizio.
La fattispecie in esame si configura come acquisizione di un credito vantato nei confronti dello Stato. Detto credito non è direttamente rimborsabile ma può essere utilizzato dall’impresa di assicurazione in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure ulteriormente ceduto (in tutto o in parte) a terzi.
Occorre innanzitutto precisare che l’articolo 38, comma 2, del Codice delle Assicurazioni vieta alle imprese di assicurazione l’erogazione di finanziamenti diretti nei confronti di persone fisiche e microimprese. L’impresa di assicurazione potrà, quindi, acquisire il credito di imposta dal beneficiario originario, persona fisica o microimpresa, solo nel momento in cui questo sia maturato per il soggetto cedente.
I crediti d’imposta introdotti dai Decreti possono essere iscritti tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche qualora il portafoglio di investimenti, nel suo complesso, rispetti i criteri di sicurezza, qualità, liquidità e redditività e sia coerente con il profilo di rischio e la durata delle passività dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 24/2016.
Qualora i crediti d’imposta risultino ammissibili alla copertura delle riserve tecniche e siano idonei a generare una remunerazione, possono essere inseriti tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38/2011.