Con sentenza n. 25442 del 29 agosto 2023 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Pres. Amendola, Rel. Federici), hanno espresso il seguente principio di diritto in materia di accertamento dello stato passivo fallimentare con riguardo alla possibilità per il curatore di eccepire la prescrizione presuntiva di crediti professionali.
La questione concerne in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di eccepire la prescrizione presuntiva prevista per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 cod. civ. (quali nel caso considerato i crediti professionali ex art. 2956, n. 2, c.c.), a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.
Di seguito il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’articolo 2956, primo comma, n. 2, cod. civ., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.