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Giurisprudenza

Crediti sorti nella fase di preconcordato: i presupposti per la prededuzione nel successivo fallimento

23 Ottobre 2019

Federica De Gottardo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713 – Pres. Didone, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Mediante la sentenza de qua, la Corte di Cassazione ha fissato, nell’interesse della legge, alcuni principi di diritto in materia qualificazione dei crediti sorti nella fase di preconcordato, laddove a seguito della rinuncia del debitore alla domanda ex art. 161, comma 6, l. fall. segua la dichiarazione di fallimento ovvero – come nel caso di specie – la liquidazione coatta amministrativa.

Nello specifico, la Corte ha affrontato due principali questioni: (i) l’incidenza della rinuncia alla domanda di concordato con riserva sulla configurabilità della consecutio tra procedure concorsuali; (ii) l’individuazione, alla stregua del disposto di cui all’art. 161, comma 7, l. fall., dei presupposti della prededuzione con riguardo ai crediti per prestazioni rese nel periodo interinale concesso al debitore per il deposito della proposta, del piano, e dei relativi documenti.

Con riguardo alla prima questione, in accordo con il proprio consolidato orientamento la Suprema Corte ha statuito che “la consecutività può escludersi solo allorché si registri una discontinuità nell’insolvenza, per essere cioè il fallimento (o la liquidazione coatta) conseguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria. Ove invece il fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) abbia causa nella medesima originaria situazione di insolvenza, non può sostenersi che la consecutio venga meno per rinuncia alla domanda di concordato”.

Quanto al trattamento dei crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva, la Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito, in via generale, che “i crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono in astratto prededucibili, per espressa disposizione di legge, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa”.

La Suprema Corte si è quindi soffermata sul significato di “atti legalmente compiuti” dall’imprenditore, giacché tale nozione costituisce il discrimen per riconoscere – o meno – la prededuzione dei crediti conseguenti. Sul punto, la Corte ha statuito che “la nozione di atti legalmente compiuti di cui all’art. 161, comma 7 è legata innanzitutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo l’art. 167 l. fall.”. Secondo il ragionamento della Corte, tale distinzione è incentrata, “sul requisito dell’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori”. Da ciò discende che: se l’atto è di straordinaria amministrazione, lo stesso è legalmente compiuto quando, ai sensi dell’art. 167 l. fall., è autorizzato dal giudice delegato che ne ha valutato l’idoneità ad incidere sul patrimonio del debitore; se l’atto è di ordinaria amministrazione – quindi liberamente posto in essere dall’imprenditore – esso può ritenersi legalmente compiuto solo laddove sia “coerente con l’interesse della massa dei creditori” e con la “situazione nell’ambito della quale è posto in essere”.

Nel caso di concordato con riserva, ai fini della valutazione della “legalità” dell’atto da cui è sorto il credito della cui prededuzione si discute è quindi necessaria, ad avviso della Corte di Cassazione, una “minima discovery” in relazione al tipo di proposta che l’imprenditore intenda presentare. Infatti, “la necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione nella quale è posto in essere impone al debitore, che intenda presentare una domanda di concordato con riserva, l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti” e, conseguentemente, verificare se il credito sorto in conseguenza degli stessi goda della prededuzione.

 

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