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Credito ai consumatori: l’Avvocato UE sulla rilevazione d’ufficio della violazione degli obblighi di informazione

20 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nelle cause C‑616/18 e C‑679/18 in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’interpretazione della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori.

Le questioni fondamentali mirano a stabilire in quale misura i termini di decadenza e prescrizione sanciti dalla normativa nazionale ostino a una verifica d’ufficio delle violazioni degli articoli 8 e 10 della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori da parte di un giudice nazionale e fino a che punto i giudici siano tenuti a sanzionare d’ufficio le violazioni rilevate.

Di seguito le conclusioni dell’Avvocato UE.

Nella causa C‑616/18:

La tutela garantita ai consumatori dalla Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, osta a una disposizione nazionale che, in un’azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto di credito stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di prescrizione di cinque anni che inizi a decorrere dalla conclusione del contratto, di rilevare d’ufficio una violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previste all’articolo 8 della Direttiva, oppure di quelle relative alle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, nei contratti di credito previste all’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano da una violazione di detti obblighi. Nel sanzionare una siffatta violazione, il giudice nazionale deve esaminare, in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, se le rispettive sanzioni siano efficaci, dissuasive e proporzionate.

Nella causa C‑679/18:

L’articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori osta ad una normativa nazionale che, in un’azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto di credito stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale di verificare d’ufficio se il creditore abbia adempiuto al suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore nel caso in cui il consumatore non l’abbia invocato entro il termine di decadenza di tre anni oppure detto termine sia scaduto.

Il giudice nazionale, qualora abbia rilevato d’ufficio una violazione dell’articolo 8 della Direttiva 2008/48, è tenuto, salva l’eventuale volontà contraria del consumatore, a trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano da detto accertamento, senza attendere una richiesta del consumatore in tal senso e, se del caso, a prescindere dalla scadenza di un termine di decadenza, a condizione che le sanzioni contemplate da detto diritto siano efficaci, dissuasive e proporzionate.

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