1) L’articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.
2) L’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15), sono applicabili a un contratto di credito che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza.