L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.