La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 24 ottobre 2024 (Pres. D. Gratsias, Rel. Z. Csehi), si è espressa sul sistema sanzionatorio delineato dall’art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumo (la c.d. “Consumer Credit Directive”), ai sensi del quale «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione.
Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
Secondo i giudici comunitari, l’articolo citato «non osta a che una sanzione applicata in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8, par. 1, di tale direttiva, differisca dalla sanzione prevista in caso di violazione di altri obblighi eventualmente equivalenti previsti in detta direttiva e segnatamente in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’art. 10, par. 2, della stessa direttiva, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito al consumo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da detto art. 23».
La pronuncia in commento è stata resa a seguito di un rinvio pregiudiziale promosso da un Tribunale circondariale polacco nell’ambito di un’azione di recupero di un prestito ad un consumatore.
In particolare, nel caso di specie, il consumatore contestava all’intermediario di non aver valutato adeguatamente il proprio merito creditizio.
Il giudice polacco, rilevando come la violazione di tale obbligo non fosse sanzionata dall’ordinamento polacco ma nondimeno lo stesso abbia la stessa importanza degli obblighi informativi previsti sempre in materia di credito al consumo (la violazione dei quali, invece, è espressamente sanzionata) chiedeva alla Corte se nel diritto nazionale fosse ammissibile una differenziazione delle sanzioni di cui all’art. 23 della direttiva 2008/48: ciò, soprattutto ancorché debba ritenersi che gli obblighi imposti al professionista dagli artt. 8 e 10 della medesima siano equivalenti, vale a dire dello stesso rango, e perseguano gli stessi obiettivi.