1) L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
- il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
- esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall’altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.
2) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.
3) L’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.
4) L’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.