Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che non è applicabile a disposizioni nazionali in forza delle quali il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito non può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del contratto di cui trattasi consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.