1) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima.
2) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.