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Giurisprudenza

Credito al consumo: la Corte UE sul calcolo dei costi del credito

9 Novembre 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 03 settembre 2020, cause riunite C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19 – Pres. Bonichot, Rel. Toader

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 3, lettera g), e l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale in materia di credito al consumo che stabilisce un metodo di calcolo dell’importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore, anche se tale metodo di calcolo consente al professionista di far gravare su tale consumatore una quota delle spese generali connesse all’esercizio della sua attività economica, purché, attraverso le sue disposizioni relative a tale importo massimo, la legislazione in questione non violi le norme armonizzate dalla suddetta direttiva.

2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quale modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale che fissa il costo del credito al netto degli interessi conformemente al massimale previsto da una legislazione nazionale in materia di credito al consumo, qualora tale legislazione preveda che i costi del credito al netto degli interessi non sono dovuti per la parte eccedente detto massimale o l’importo totale del credito.

3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito al consumo che pongono a carico del consumatore spese diverse dal rimborso del credito per capitale e interessi non rientrano nell’eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale relativa a costi del credito al netto degli interessi, che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore, è tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, qualora essa ponga a carico di quest’ultimo spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

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