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Giurisprudenza

Credito al consumo: lecita la garanzia mediante pagherò cambiario emesso in bianco

5 Marzo 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 7 novembre 2019, C‑419/18, C‑483/18 – Pres. Bonichot, Rel. Toader

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l’obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell’emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che qualora, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, un giudice nazionale nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un pagherò cambiario volto a garantire il credito derivante da un contratto di credito al consumo, e tale pagherò sia stato inizialmente emesso in bianco dal sottoscrittore e completato successivamente dal beneficiario, detto giudice deve esaminare d’ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo e, a tal riguardo, può chiedere al professionista di produrre l’atto scritto che accerta tali clausole, di modo che detto giudice sia in grado di sincerarsi del rispetto dei diritti conferiti ai consumatori da tali direttive.

 

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