Con Delibera n. 167 del 27 aprile 2022, la Banca d’Italia ha stabilito che i clienti i quali, a far data dal 25 luglio 2021 e sino alla data di pubblicazione in G.U. della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis, abbiano presentato o presentino dichiarazione di rinuncia al ricorso all’ABF, proposto in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, sono esonerati dal versamento del contributo di 20 euro alle spese della procedura nel caso di riproposizione dello stesso ricorso, in data successiva alla pubblicazione in G.U. del citato pronunciamento della Corte Costituzionale.
L’esonero si applica se la rinuncia perviene prima della decisione sul ricorso da parte dell’Organo decidente dell’ABF.