Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Bari affronta la materia del credito al consumo, analizzando la vessatorietà di una clausola la quale, nel riprendere esattamente il contenuto dell’art. 125, co. 4, del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva che “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”.
Sul punto il Tribunale di Bari ha evidenziato come non possa considerarsi vessatoria una clausola che ripropone una previsione normativa vigente all’epoca della conclusione del contratto.
A fronte della “non vessatorietà” della clausola – la quale non permetteva al consumatore di far valere l’inadempimento del venditore – il Tribunale ha ritenuto di dover escludere che le parti, nella libera esplicazione della loro autonomia, abbiano inteso vincolare il contratto di finanziamento al corretto adempimento del contratto di compravendita.
Diversamente, il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio generale secondo cui, in assenza di un collegamento negoziale tra i due contratti di vendita e finanziamento (nel senso che le sorti del secondo sono subordinate a quelle del primo), non possa ravvisarsi in capo al soggetto finanziatore alcun ulteriore obbligo rispetto a quello previsto di erogazione della somma mutuata al soggetto venditore.