Con sentenza del 9 novembre 2023, causa C‑598/21, la Corte di Giustizia UE (Pres. Lycourgos, Rel. Spineanu-Matei) ha affermato alcuni principi di diritto in ordine all’applicazione del principio di proporzionalità ai fini della valutazione di abusività di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo.
La controversia nasceva nella contesto della richiesta sospensione della realizzazione stragiudiziale dell’ipoteca immobiliare costituita sull’abitazione del consumatore a garanzia del contratto di credito concluso con la banca.
Il particolare, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che:
Viola il regime europeo sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori la normativa nazionale che, al fine di valutazione il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di un contratto di credito al consumo, non imponga al giudice di valutare la proporzionalità della facoltà per il professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola.
Tale proporzionalità riguarda in particolare l’entità dell’inadempimento del consumatore ed i suoi obblighi contrattuali, quali:
- l’importo delle rate non onorate rispetto all’importo totale del credito ed alla durata del contratto,
- la riconosciuta possibilità per il professionista di procedere al recupero delle somme dovute attraverso la vendita extragiudiziaria dell’abitazione familiare del consumatore.