1) L’articolo 3, lettera g), l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all’importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.