Il credito per canoni locativi, osserva la Suprema Corte con sent. 24046/2015, ha il suo momento genetico nel contratto di locazione, indipendentemente dai termini stabiliti per la corresponsione delle relative rate, aspetto – questo – che attiene esclusivamente all’esigibilità del credito, piuttosto che alla sua genesi.
Pertanto, qualora una società stipuli un contratto di locazione, anteriormente alla presentazione del ricorso ex art. 161 l.f., si riterrà ammissibile la compensazione – ex art. 56 l.f. – tra il credito per canoni locativi ed il controcredito contrattualmente collegato: ciò, anche se i termini pattuiti per il pagamento dei primi trovino scadenza dopo l’ammissione alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie, una società in concordato preventivo subentrava, quando ancora in bonis, in un contratto di locazione stipulato dalla dante causa con una terza società. Il negozio era collegato ad un contratto di servizio prevedendosi, infatti, la compensazione dei rispettivi crediti delle parti: per i canoni di locazione e per le prestazioni di servizio.
La società in concordato impugnava – vedendosi, tuttavia, rigettato il ricorso – la decisione dei giudici di seconde cure che, confermando quanto stabilito in primo grado, non ravvisavano alcun profilo di inadempimento nel comportamento della parte in bonis, la quale non corrispondeva materialmente i canoni, ritenendo (giustamente, secondo la Cassazione) operativa la compensazione.