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Giurisprudenza

Credito contestato e risoluzione del concordato preventivo

3 Marzo 2025

Cassazione Civile, Sez I, 21 febbraio 2025, n. 4596 – Pres. Abete, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 4596/2025 la Corte di Cassazione, si esprime in materia di risoluzione del concordato preventivo, con particolare riferimento alla domanda avanzata da un creditore avente un credito contestato ed oggetto di autonomo giudizio di accertamento.

In particolare, la Corte si sofferma sulla possibilità concessa a tale creditore di chiedere la risoluzione del concordato stesso, attesa la non scarsa importanza dell’inadempimento, con specifico riferimento al mancato versamento, da parte del debitore, delle somme richieste in deposito dal Giudice delegato, a garanzia del credito, in attesa della definizione del giudizio sul credito contestato stesso.

La Cassazione, richiamando il disposto degli artt. 185 comma 2 e 136 comma 2 l. fall., ribadisce come, nel caso di contestazione del credito nell’ambito del concordato preventivo, il tribunale (al momento dell’omologa) o il giudice delegato (nel corso dell’esecuzione del concordato) possano disporre, al fine di raccordare le esigenze della procedura concorsuale e l’accertamento giudiziale del credito che si svolge al di fuori di essa, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati.

Il mancato deposito di tali somme, secondo la Cassazione, può essere valutato al fine di verificare l’esistenza di un grave inadempimento che giustifichi la risoluzione del concordato ai sensi dell’art 186 l. fall in forza del quale “Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza”.

La Cassazione, inoltre, riprende il principio secondo cui tutti i crediti, ivi compresi quelli oggetto di contestazione, devono trovare collocazione nell’elenco dei crediti concordatari.

Risulta pertanto doverosa l’applicazione dell’art.161 comma 2 lett. b) l. fall. il quale stabilisce che, unitamente alla domanda di concordato, deve essere presentato “uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione

L’inserimento dei crediti in esame nell’elenco di cui all’articolo 161 l. fall. risponde ad un’ esigenza di informazione del ceto creditorio, a tutela degli interessi di coloro che non dispongono ancora di un accertamento definitivo dei loro diritti.

Se così non fosse si altererebbero le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e atteggiarsi in modo informato circa il proprio voto.

Inoltre, la Cassazione, avvallando la precedente pronuncia 208/2019, ribadisce il diritto di voto dei creditori contestati.

Costoro, in base all’art 176 l. fall., possono essere ammessi “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

Facendo riferimento alla ratio della norma, la Corte Suprema precisa come il riconoscimento del diritto di voto ai creditori contestati non compromette in alcun modo l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito.

L’effettiva titolarità del diritto di credito, infatti, rimane subordinata all’esito del giudizio di cognizione ordinario.

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